In Italia la professione dell’Operatore Shiatsu non è regolamentata per legge per cui, in base alla Costituzione, può essere svolta liberamente.
La giurisprudenza ha ormai largamente attestato che si tratta di un’attività non sanitaria e non estetica, per cui gli Operatori Shiatsu richiedono da tempo alle istituzioni il riconoscimento dello Shiatsu nell’ambito del settore autonomo delle Discipline Olistiche per la Salute (dette anche DBN, Discipline Bio-Naturali). La Lombardia e la Toscana hanno approvato delle leggi regionali che riconoscono il libero esercizio dello Shiatsu e delle altre Discipline Olistiche, ma non esiste tuttora una regolamentazione nazionale a tutela dei professionisti e degli utenti del settore. In Europa la legislazione più avanzata è quella dell’Austria che riconosce la figura professionale dell’Operatore Shiatsu con elevati standard di qualità.
L’associazione professionale di riferimento per gli Operatori Shiatsu Professionisti è la Federazione Italiana Shiatsu che è affiliata al Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) ed ha presentato domanda per essere inserita nel registro delle Associazioni Professionali tenuto dal Ministero della Giustizia in base alla normativa nazionale sulle Associazioni Professionali.
Ecco una panoramica sulle leggi europee, nazionali e regionali che riguardano lo Shiatsu e
la figura professionale dell’Operatore Shiatsu.
Leggi Nazionali
Decreto Legge sulle Associazioni Professionali
Leggi Regionali
Toscana
Legge Regionale sulle Discipline Bionaturali:
- Toscana – Legge Regionale Discipline Bio Naturali
- Toscana – Legge Regionale Discipline Bio Naturali – Delibera Attuativa
- Toscana – Legge Regionale Discipline Bio Naturali – Delibera Attuativa – Allegati
- Sentenza del Tar che respinge il ricorso contro la legge
Legge sulle Professioni:
Toscana – Legge Regionale sulle Professioni
In base alla Legge sulle Professioni la Regione Toscana ha riconosciuto la Personalità Giuridica all’Associazione Professionisti Fis Toscana, l’associazione che riunisce gli Operatori Shiatsu Professionisti della Toscana attestati dalla Federazione Italiana Shiatsu.
Lombardia
Legge Regionale sulle Discipline Bionaturali:
- Lombardia – Legge Regionale Discipline Bio-Naturali
- Analisi dello sviluppo delle Discipline Bio-Naturali in Lombardia (ricerca IRER)
Conferenza Stato Regioni
Progetti di legge
Senato – Istituzione della Figura Professionale dell’Operatore Shiatsu
Senato – Nuove norme in materia di discipline Bio-Naturali del Benessere
Camera – Disciplina Scienze Estetiche e Bionaturali
Regione Piemonte – Norme in materia di Discipline Bio Naturali






22 commenti
Feed dei commenti di questo articolo
30 marzo 2009 a 19:49
wshiatsu
Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi di alcuni ordini professionali contro la legge sulle libere associazioni professionali. E’ un passo fondamentale per lo Shiatsu, per le libere professioni ed, in definitiva, per la democrazia nel nostro paese.
Il testo delle sentenze è riportato sul sito del Colap:
http://www.colap.it/comunicati_item.asp?id=108
19 aprile 2009 a 08:38
wshiatsu
(dalla Newsletter del Colap)
Il Tar Lazio legittima la procedura di riconoscimento e la partecipazione delle associazioni alle piattaforme comunitarie
di Avv. Antonio Tigani Sava e Avv. Luca Bontempi
Il Tribunale amministrativo del Lazio – con le sentenza nn. 3122/09, 3161/09 e 3162/09 – ha dichiarato inammissibili per carenze di interesse i ricorsi depositati, la scorsa estate, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e da quello dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
[continua a leggere…]
Scarica le tre sentenze del Tar Lazio
19 aprile 2009 a 08:47
wshiatsu
(dalla Newsletter del Colap)
Legge Toscana sulle professioni: un sostegno all’innovazione delle attività professionali intellettuali
di Jacopo Chiostri
La Legge toscana “di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali” assicura una sede istituzionale al dialogo tra Regione e mondo professionale, che ora può avvenire in modo strutturato e significativo: in questa sede si lavorerà per migliorare le condizioni di lavoro del mondo professionale, e per sostenere i giovani che si trovano nella fase di pratica professionale o nei primissimi anni di attività.
[continua a leggere…]
Scarica il testo della Legge Toscana “di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”
Scarica il testo dell’esposto presentato dall’ordine fiorentino dei commercialisti contro la Legge Toscana
19 maggio 2009 a 19:50
wshiatsu
Il 6 aprile 2009 il TAR della Lombardia ha definitivamente annullato il Decreto Amministrativo che istituiva il percorso formativo dell’Operatore in Tecniche di Massaggio Orientale (OTMO). Il Decreto non era comunque, di fatto, più operativo essendo stato precedentemente revocato autonomamente dall’Assessorato alla Formazione della Regione Lombardia.
Ecco i testi del Decreto Amministrativo della Regione Lombardia su Operatore in Tecniche di Massaggio Orientale:
Lombardia
- OTMO – Decreto Amministrativo
Lombardia
- OTMO – Profilo professionale
Lombardia
- OTMO – Percorso formativo
Lombardia
- OTMO – Revoca Decreto Amministrativo
8 ottobre 2009 a 11:13
wshiatsu
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n. 19 ha cassato la
Legge Regionale dell’Emilia Romagna sulle Discipline Bio-Naturali
“ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA’ BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE”,
per i soliti motivi burocratici di attribuzione di competenze nella definizione delle figure professionali.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge, dell’art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell’art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell’art. 9, limitatamente alle parole “e dalla presente legge” con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.
Leggi il testo della sentenza >
28 dicembre 2009 a 17:20
wshiatsu
Renzo Chiampo dello Studio Gamma di Torino, tel. 011.3190702, ha realizzato per la Federazione Italiana Shiatsu un manuale completo che tratta tutte le problematiche fiscali degli Operatori Shiatsu Professionisti.
Scarica il Manuale Fiscale per Operatori Shiatsu >>
1 dicembre 2011 a 08:47
wshiatsu
Sul sito della Federazione Italiana Shiatsu è disponibile la versione aggiornata del Manuale Fiscale per Operatori Shiatsu 2012.
Indice del manuale:
Cosa è lo Shiatsu
La posizione fiscale dell’operatore shiatsu
I titoli necessari per effettuare trattamenti shiatsu
Modalità di svolgimento dell’attività L’agibilità dei locali
Il regime fiscale Il momento impositivo ai fini IVA e II.DD.
La fatturazione dell’operatore shiatsu
I costi deducibili dell’operatore shiatsu
Il rimborso spese Raffronto delle imposte e dei contributi in base al regime
Gli studi di settore applicati all’operatore shiatsu
Trattamento shiatsu: lavoro professionale o occasionale
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo
Sanzioni fiscali Il ravvedimento operoso I.N.P.S. – gestione separata
Associazione culturale –
Trattamento shiatsu ai soci Associazioni –
Compensi agli associati
Le associazioni sportive dilettantistiche
Operatori shiatsu ed associazioni non riconosciute
L’apertura dello “Studio” dell’operatore shiatsu
Attività esercitata: shiatsu estetico
La classificazione ISTAT delle professioni
Il lavoro occasionale – D.Lgs 276/2003 (legge Biagi)
L’operatore shiatsu e la privacy Privacy – il consenso informato
Prestazioni shiatsu e territorialità
Acquisto di beni e servizi da un Paese U.E.
L’operatore shiatsu venditore porta a porta
Leggi e normative regionali
se desidera consultarlo lo può trovare a questo indirizzo: http://www.fis.it/servizi/consulenza-fiscale.html
23 settembre 2010 a 08:11
wshiatsu
Il Sole 24 Ore mi ha intervistato, per un articolo del supplemento Nord Ovest del 22 settembre 2010, in merito al progetto di legge sulla “Disciplina delle Scienze Estetiche e Bionaturali“.
Con l’occasione ho espresso la disapprovazione mia e delle associazioni del settore per una proposta che non tiene in alcun conto la realtà e la storia delle Discipline Olistiche per la Salute nel nostro paese e sul quale ho ribadito la posizione negativa dell’Interassociazione Arti per la Salute.
19 ottobre 2010 a 13:17
wshiatsu
Il 21 ottobre 2010 si terrà a Roma, al Senato un convegno sulle proposte di legge sulle Discipline Olistiche per la Salute.
Leggi l’articolo de La Stampa sul Convegno:
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/201010articoli/59586girata.asp
(oppure scarica l’articolo in formato pdf: http://wshiatsu.files.wordpress.com/2010/10/la-stampa-operatori-shiatsu-in-piazza.pdf )
19 ottobre 2010 a 13:21
wshiatsu
Sei Associazioni del CoLAP iscritte nel Registro del Ministero
Riconosciuto il sistema duale
Lupoi: «Le associazioni esistono e fanno parte del sistema professionale»
Lunedì 4 ottobre 2010: per 6 Associazioni del CoLAP (AGI e AGP per i grafologi, ANITI e ASSOINTERPRETI per interpreti e traduttori, ANACI ed ANAMMI per amministratori di condominio) è stato firmato il decreto di annotazione nell´elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate previsto dal decreto 206/2007.
Per la prima volta nella storia delle professioni italiane le Associazioni professionali non regolamentate trovano una forte legittimazione all’interno di una legge dello stato con l’iscrizione in un registro ministeriale.
“È un successo senza precedenti – conferma Giuseppe Lupoi, presidente CoLAP – che riconosce il sistema delle professioni associative come parte del sistema professionale italiano insieme alle professioni rappresentate dagli ordini.”
“Le associazioni esistono – continua Lupoi – e fanno parte del sistema produttivo del nostro Paese. La firma del Ministro Alfano, di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie, rappresenta un atto di grande portata innovativa ed un passo in avanti per la realizzazione di un sistema delle professioni duale e sinergico.”
“Oggi – conclude Lupoi – possiamo affermare che il CoLAP ha vinto la sua battaglia più importante e può ora guardare con fiducia alla conseguente e necessaria regolamentazione delle libere associazioni professionali, i cui progetti di legge sono in discussione presso la X commissione attività produttive della Camera.”
(tratto da: CoLAP NeT – Newsletter Ottobre 2010 http://www.colap.it/newsletter/definitive/201010.htm)
23 marzo 2011 a 11:29
wshiatsu
Pubblico volentieri questo appassionato “sfogo” di Renzo Chiampo.
LETTERA APERTA ALLE PERSONE DI BUONA VOLONTA’
Non ho quello che può essere definito un gran bel carattere!
Sono piuttosto “fumino”: di fronte a quello che io ritengo un’ingiustizia, oppure un torto subito, mi adiro come una belva in gabbia.
Sabato, 18 marzo, stavo facendo alcune considerazioni sui festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia.
Sono consulente aziendale e, tra l’altro, sono consulente fiscale ed amministrativo della Federazione Italiana Shiatsu.
Tra gli altri compiti ho quello di informare i soci della Federazione, quelli che me lo richiedono, circa l’inquadramento e la gestione fiscale della professione.
Per chi non conosce lo shiatsu cercherò di illustrare in poche parole di cosa si tratti, almeno sotto l’aspetto fiscale e giuridico.
Lo Shiatsu è una disciplina che trae le sue origini dal lontano Oriente, e ha lo scopo di riequilibrare il benessere energetico di una persona con la pressione (atsu) delle dita (shi) sul corpo del ricevente.
Non è un trattamento terapeutico.
E’ una professione non regolamentata, per l’esercizio della quale non è obbligatoria per legge l’iscrizione in albi o elenchi, e non sono necessarie autorizzazioni specifiche.
Un operatore shiatsu, riconosciuto tale dalla Federazione e dalle Associazioni a livello nazionale, ha alle spalle almeno un triennio di scuola ed il superamento di un esame.
Ma chiunque si svegli al mattino con l’idea di svolgere l’attività di shiatsuka può farlo liberamente:
è un sacrosanto suo diritto, sancito dagli art. 33 e 41 della Costituzione, e dagli art. 2060 e 2229 del Codice Civile.
I risultati poi saranno quello che saranno. Per questo l’art. 41 pone la pregiudiziale che l’attività non rechi danno, e la Federazione ha redatto un codice deontologico ed ha istituito un Registro degli Operatori atti a garantire al cliente (“ricevente” o “uke” come preferiscono dire gli shiatsuki) la competenza e la capacità professionale dell’operatore.
Ho raggiunto, impiegando ore di studio e di approfondimento, nonché di esperienza sul campo, un livello di specializzazione amministrativa nel settore, tale che, in pratica, mi sono trovato solo a fare il capocordata. Quando mi consulto con dei colleghi a proposito di un argomento specifico inerente l’attività dell’operatore in discipline olistiche, la risposta è sempre la stessa: “se non lo sai tu !?”.
Ancora due precisazioni.
Il trattamento shiatsu non è una prestazione sanitaria o terapeutica in quanto l’operatore non tende alla risoluzione di patologie o sintomi che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria, non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico, non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche, non ha il titolo professionale per effettuare trattamenti terapeutici.
Il trattamento shiatsu non è un massaggio estetico in quanto non è finalizzato allo scopo di migliorare l’aspetto estetico della persona, requisito qualificante dell’attività di estetista come definito dall’art. 1 della legge 1/1990: “disciplina dell’attività di estetista”. I “massaggi shiatsu” così detti, sono un’invenzione degli occidentali, in particolare di alcune scuole o laboratori estetici, e nulla hanno a che vedere con il “trattamento shiatsu” di cui si parla.
E veniamo al punto.
Io ho sempre sostenuto, e continuo a sostenere, che per aprire uno “Studio” l’operatore shiatsu non deve richiedere nessuna autorizzazione, semprechè non si tratti di un “centro benessere” bensì di uno studio professionale. Anche perché, se la richiede, nessuno sarà in grado di concederla, non esistendo una legge in proposito. Ed è chiaro che, se la richiede, gli sarà negata.
Chi mi può dare l’autorizzazione a respirare?
Il problema è questo: alcuni Comuni (la stragrande maggioranza, per la verità) riconoscono la liceità dello studio professionale esercìto dall’operatore shiatsu.
Altri negano la possibilità di operare in tal senso, in assenza dei titoli qualificanti per l’attività di estetista, adducendo a pretesto il regolamento comunale e/o ordinanze di sindaci e prefetti, incostituzionali peraltro, in quanto delibere su materia di competenza dello Stato. E, se è all’esame una proposta di legge che prevede l’inserimento dello shiatsu nell’attività di estetista (ma ce ne sono anche altre che prevedono, giustamente, un inqiadramento autonomo dello shiatsu), è perché una legge in proposito non esiste.
Rientro in tema (era ora dirà qualcuno).
Per i cittadini del Comune A la disciplina shiatsu non rientra nelle attività di estetista in quanto non è finalizzata allo scopo esclusivo di migliorare l’aspetto estetico, per i cittadini del Comune B lo shiatsu rientra nella sfera esclusiva dell’attività estetica.
Questa sarebbe l’unità d’Italia?
Il lato bello del mio carattere, almeno, io lo ritengo tale, è che, dopo essermi adirato con gli altri, ed averli crocefissi, riesamino sempre la situazione, chiedendomi se, per caso, io non sia corresponsabile, se non addirittura il principale colpevole.
Lo so, dovrei prima esaminare se vi sono colpe a me imputabili, e solo dopo andarle a cercare negli altri. Ma, se così facessi, sarei troppo perfetto e sarei già nei pascoli celesti.
Domenica, 19 marzo, passeggiando su un sentiero, nella pace e serenità delle mie montagne, mi sono chiesto: ma questi signori, sindaci, prefetti, commissari dell’albo artigiani, onorevoli vari che propongono leggi senza cognizione di causa, sono informati sull’abissale differenza esistente tra il “trattamento shiatsu” e lo “shiatsu estetico”?
Sanno che lo shiatsuka professionista deve frequentare un corso triennale, con un minimo di 600 ore, ed il superamento di un esame, per essere riconosciuto tale?
Sanno che l’estetista non ha, se sono stato bene informato, tra le materie di esame i massaggi, e che, in ogni caso le scuole di estetica dedicano all’insegnamento dello shiatsu si e no una ventina di ore, nella migliore delle ipotesi, e che, quando un estetista, professionalmente corretto, effettua trattamenti shiatsu è perché ha seguito un corso di specializzazione oppure si avvale dell’opera di uno shiatsuka professionista?
Sanno che l’arte dello shiatsu è un’attività riconosciuta sia in Estremo Oriente, sia in alcuni Paesi della Comunità Europea, come disciplina a se stante nel settore delle cosiddette discipline bio-naturali, e che, qui in Italia, se esiste un presunto conflitto di competenze tra i fisioterapisti e gli operatori shiatsu, dipende dal solo fatto che il trattamento shiatsu non è ufficialmente riconosciuto come disciplina autonoma non terapeutica, e lo shiatsuka professionista non ha il titolo professionale riconosciuto dallo Stato?
E quale attinenza vi è tra il terapeutico e l’estetico?
A me risulta che decine di consiglieri regionali e parlamentari abbiano partecipato ai convegni della FIS, ed abbiano ricevuto decine e decine di pagine e informazioni sempre da parte della FIS. Mi risulta che la FIS sia stata chiamata in audizione alla Camera, dinnanzi alla X Commissione, che ci siano state trasmissioni televisive e radiofoniche, interviste ed articoli giornalistici.
Sulla spinta di questo lavoro i nostri legislatori ed i nostri amministratori hanno scritte, discusse ed approvate 10 leggi regionali di riconoscimento delle DBN, scrivendo cose molto belle su queste professioni emergenti. Hanno presentato in Parlamento almeno quindici disegni di legge sulle discipline olistiche e bio-naturali.
Mi risulta altresì che, nelle scorse legislature, in Commissione alla Camera per quasi tre anni hanno discusso di una legge nazionale sulle DBN e che al Senato attualmente sono calendarizzati (= previsti per la discussione in aula) un disegno di legge sullo Shiatsu ed uno sulle DBN.
Ma, allora, è possibile tale smemoratezza?
Siamo informati che esiste una legge che punisce, anche penalmente, chi esercita una professione “protetta”, per l’esercizio della quale occorra l’iscrizione in appositi Albi od Elenchi riconosciuti dalla Stato, senza essere in possesso dei titoli e delle qualifiche richiesti. Nessuna “punizione” per chi esercita una professione non “protetta”, anche se non sa fare un’O con un bicchiere.
E sappiamo che esistono leggi dello Stato, leggi regionali e regolamenti comunali che vietano e sanzionano l’esercizio di alcune attività artigianali a chi non è in possesso di determinati requisiti… e che una di tali attività è quella di estetista.
Per cui l’attività di estetista, esercitata senza i titoli e le autorizzazioni, non costituisce esercizio abusivo della professione, essendo l’attività artigianale e non professionale.
Erro nell’affermare che, mentre sono materia d’esame per l’estetista, le normative fiscali ed amministrative specifiche per l’attività, salvo casi sporadici nelle scuole di shiatsu, benchè prevista nel curriculum della Federazione, la materia fiscale ed amministrativa è poco considerata?
Gli operatori shiatsu sanno che esiste un sito, http://www.fis.it, nel quale, tra l’altro possono reperire tutte le informazioni di carattere storico, professionale, giuridico, amministrativo, fiscale inerenti la professione, e che, nella maggioranza dei casi a titolo gratuito, possono ottenere informazioni specifiche. Perchè non ne fanno uso?
Si rendono conto i neofiti del settore che, piuttosto che seguire i suggerimenti di un “conoscente” incompetente, è meglio affidarsi ad un sconosciuto competente? Se poi quest’ultimo è sconosciuto a livello personale, ma è una persona “qualificata” nel settore, come potrebbe essere, ad esempio, un consulente FIS, è ancora più meglio assai!
Come in tutte le vicende umane, il torto non sta mai da una sola parte. Invito, pertanto, tutti, dai governanti all’ultimo studente shiatsu, a riflettere sulla situazione ed a collaborare nel migliorare le cose, ognuno secondo le proprie possibilità e capacità. Io per primo. Un mattone ciascuno, e costruiamo un palazzo!
Renzo Chiampo
18 giugno 2011 a 20:40
wshiatsu
Il 15 giugno 2011 il Tar della Toscana ha respinto il ricorso della Cna contro la Legge Regionale Toscana sulle Discipline Bio Naturali.
Il testo della sentenza…
25 luglio 2011 a 10:52
wshiatsu
L’articolo 29, comma 1 bis (aggiunto in sede di conversione) del DL 98/2011 stabilisce che, ferme restando le categorie di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione, “il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorsi otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero”.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.
6 novembre 2011 a 11:06
wshiatsu
L’Istat, nella “nomenclatura e classificazione delle attività professionali”, inserisce l’Operatore Shiatsu nella categoria “3.2.1.7 – Tecnici della medicina popolare” dove sono espressamente elencati: cinesiterapista, ippoterapista, indologo, musicoterapista. naturopata, pranoterapeuta, riflessologo plantare, tecnico erborista, tecnico esperto in shiatsu ed altre terapie orientali, chiroterapista, fitoterapista, osteopata.
http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.2.1.7.0
17 novembre 2011 a 19:29
wshiatsu
Coordinamento Nazionale delle Discipline Bio Naturali
Avviso per gli utenti
L’esercizio delle Discipline Bio Naturali (shiatsu, biodanza, biopranoterapia,
craniosacrale, floriterapia, jin shin do, tuina, qi gong, reflessologia, tai chi chuan, watsu, kinesiologia, naturopatia, ortho-bionomy, ecc…), così come la maggioranza delle attività lavorative, non è regolamentato da leggi nazionali che richiedano per il loro esercizio, titoli di studio, abilitazioni, certificazioni o autorizzazioni.
L’esercizio è libero, lecito e costituzionalmente tutelato e garantito.
Non esistono: diplomi regionali, certificazioni nazionali o internazionali, patentini o altre fantasiose definizioni, che diano ai possessori una qualsiasi forma di abilitazione o autorizzazione pubblica e istituzionalmente riconosciuta.
Pertanto invitiamo l’utenza a diffidare delle pubblicizzazioni di queste inesistenti autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni, patentini, diplomi ecc… regionali, nazionali o internazionali che si trovano su alcuni siti di Discipline Bio Naturali in quanto idonei a trarre in inganno circa il loro reale valore istituzionale, che ripetiamo, è inesistente.
Le Associazioni Professionali di DBN riunite sotto la sigla del Coordinamento Nazionale delle DBN, a garanzia dell’utenza, richiedono ai loro iscritti specifici percorsi formativi che ne garantiscono una formazione seria e controllabile, senza che questo venga presentato come un’inesistente “autorizzazione” di tipo istituzionale.
Le Associazioni e gli Operatori che espongono (pubblicano o ospitano) questo avviso dichiarano di evitare sui propri siti, e comunque in ogni altro ambito, l’utilizzo di qualsiasi informazione ingannevole per l’ Utenza nel campo delle Discipline Bio Naturali.
(scarica il comunicato in formato pdf…)
26 febbraio 2012 a 12:05
wshiatsu
Una sentenza del giudice di Varese definisce con chiarezza l’ambito di competenza dell’estetica e la legittimità del massaggio non estetico e non terapeutico.
Ecco alcuni stralci della sentenza:
”
La legge che disciplina l’estetica (L 04-01-90) stabilisce all’art.1 che “l’attività dell’estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”. [...]
La pratica del massaggio non può essere arbitrariamente ridotta alle due categorie di massaggio estetico o terapeutico [...].
”
(scarica il testo completo in formato pdf)
19 marzo 2012 a 12:24
wshiatsu
Mentre i i nostri parlamentari si godono trattamenti Shiatsu gratuiti a spese dei contribuenti, la Regione Piemonte, il Comune di Torino ed il Comune di Orbassano sono nel’occhio del ciclone per il brutto pasticciaccio amministrativo sui regolamenti locali delle attività di massaggio.
Per saperne di più leggi:
Shiatsu: estetica o terapia?
Shiatsu e pasticci burocratici: intervista de La Stampa a Valter Vico
19 aprile 2012 a 08:21
wshiatsu
Professioni non regolamentate
E’ stato approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 17 aprile 2012 il testo unificato sulla disciplina delle professioni non regolamentate elaborato dalla Commissione attività produttive, con alcuni emendamenti.
Per maggiori dettagli: http://www.camera.it/465?area=11&tema=571&Professioni+non+regolamentate
5 maggio 2012 a 13:17
wshiatsu
Convegno Politico Nazionale
“Discipline Bio Naturali e liberalizzazione delle professioni“
organizzato dalla
Confederazione Nazionale delle Discipline Bio Naturali (Ias e Apos Dbn)
Torino, mercoledì 9 maggio, ore 17
http://wshiatsu.wordpress.com/2012/05/03/shiatsu-dbn-torino-9-maggio
11 maggio 2012 a 17:40
wshiatsu
Giuseppe Montanini (Colap) e Lorenzo Argolini (Apos Dbn), nei loro interventi al convegno Convegno “Discipline Bio Naturali e liberalizzazione delle professioni“, spiegano con chiarezza l’attuale situazione legislativa dello Shiatsu e delle Discipline Bio Naturali.
(leggi anche l’articolo de La Stampa sul convegno “Politici spronati a riconoscere le discipline bionaturali“)
11 maggio 2012 a 20:19
wshiatsu
Shiatsu, le sfide di oggi e le prospettive future
Intervista a Giuseppe Montanini, presidente della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori
Presidente Montanini, può spiegare in breve che cos’è lo shiatsu?
Lo shiatsu è una vera e propria professione, e come tutte le professioni ha una sua cultura specifica che è necessario approfondire per poter poi praticare le tecniche apprese.
Quale percorso è necessario svolgere per diventare operatori shiatsu?
Bisogna necessariamente frequentare una scuola che abbia un programma minimo triennale, che abbia almeno 750 ore frontali teorico/pratiche, dunque in classe con l’insegnante. Poi si devono svolgere anche 450 ore di pratica (anche senza l’insegnante) nel corso del triennio. Ciò è necessario perchè l’operatore non deve solo apprendere una cultura specifica e una tecnica, ma deve anche compiere un addestramento per poter raggiungere quella consapevolezza – di sé e della tecnica – indispensabile per praticare lo shiatsu.
In che cosa si differenzia l’attività di un operatore shiatsu da quella di un’estetista?
La legge sulle estetiste è molto chiara: le estetiste compiono massaggi e il loro lavoro riguarda “tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”.
Lo shiatsu è una disciplina bionaturale, dunque non ha una funzione esclusivamente
terapeutica né tanto meno estetica. Come lo si può inquadrare?
Lo shiatsu come tutte le discipline olistiche si prende cura dell’intera persona. Non ha mai una sola finalità. Questa è la tipica classificazione che riguarda le discipline occidentali, che hanno una diversa filosofia e si possono incasellare più facilmente (es. a scopo terapeutico o estetico). Nelle discipline occidentali la persona viene suddivisa nelle sue varie componenti: un certo trattamento o una certa sostanza fanno bene per una cosa e fanno male per un’altra. Le discipline orientali non compiono invece questa distinzione, perché operano sulla persona nel suo complesso, non hanno mai una finalità univoca, e possono quindi essere utilizzate per migliorarne qualsiasi aspetto. Non sono terapeutiche perché non hanno controindicazioni: la nostra tecnica è fatta apposta per non danneggiare in alcun modo la persona, che sia sana o malata.
Se dovessimo quindi definire la finalità dello shiatsu con una formula sintetica?
Il fine dello shiatsu è prendersi cura della vitalità della persona. Vitalità è un termine che va oltre la parola “benessere” utilizzata in campo estetico. Lo shiatsu è praticato negli ospedali in ambito terapeutico, ma anche in ambito sportivo ecc. E’ adatto per ogni attività umana, perché prendendosi cura della persona ne migliora lo stato emotivo, chimico e muscolare. Migliora sostanzialmente lo stato complessivo della persona. Paradossalmente l’aspetto meno importante è proprio quello estetico. Non a caso l’attività di estetista ha a che fare con artifici come trucco, ricostruzione unghie, depilazione, l’eliminazione di punti neri e cellulite. Si tratta di modificazioni artificiali del corpo umano che nello shiatsu non esistono. La nostra disciplina non modifica in senso visibile la persona così come non modifica in senso chimico la persona come fanno i medicinali. E non ci sono nemmeno, ad esempio, pratiche riabilitative mirate, tipiche dei fisioterapisti. Lo shiatsu invece sollecita semplicemente la reazione della vitalità della persona. Questa pratica, se svolta da un professionista, non può in alcun modo recar danno alla persona. Ecco perché lo shiatsu non ha nulla a che fare col trattamento estetico o fisioterapico.
In Italia è riconosciuto il mestiere dello shiatsuka? C’è un vuoto normativo nella nostra
legislazione?
In un periodo in cui si parla tanto di liberalizzazioni e di deregolamentazione diverse regioni ed enti locali stanno andando esattamente in direzione contraria. Nel nostro Paese esiste il principio fondamentale della libertà di iniziativa economica: è un diritto costituzionalmente garantito.
E di conseguenza l’articolo 2229 del codice civile dice espressamente che la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in albi od elenchi . Il principio generale è, infatti, quello della libertà di esercizio delle attività economica. Quando ci contestano di non essere inquadrati in nessuna “categoria” prevista da leggi o regolamenti e per questo ci considerano quasi una anomalia, stanno in realtà negando il diritto e il principio costituzionale della libertà di esercizio delle attività economiche.
Nelle leggi regionali di Toscana e Lombardia si fa poi espresso riferimento alle discipline bionaturali e si chiarisce che esse non appartengono all’area delle discipline terapeutiche o estetiche. Ad esempio nella legge della Toscana si legge: “Si intendono per discipline bionaturali le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere globale della persona.
Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili ad attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal servizio sanitario nazionale… Finalità di queste discipline: approccio globale alla persona, lo scopo è il miglioramento della qualità della vita attraverso la stimolazione delle risorse vitali della persona…” Questa definizione, nella quale si identifica lo shiatsu, spiega perché la nostra disciplina non si può incasellare in una sola categoria: lo shiatsu non ha una sola finalità specifica.
Lei auspica che anche le altre regioni seguano l’esempio di Toscana e Lombardia?
Certamente sarebbe auspicabile, ma la Corte Costituzionale ha molto ristretto la competenza regionale in Materia di nuove professioni.
Ma spesso sono anche gli enti locali a creare regolamenti ostili alle discipline bionaturali..
Questo perché c’è una sorta di “orrore” del vuoto legislativo. Siccome non c’è una legge bisogna riempire questo vuoto, e non si riesce a concepire la libertà. Nel comune di Torino, ad esempio, il regolamento sulle estetiste riportava integralmente il testo della legge, e non si applicava dunque allo shiatsu. Poi però tale regolamento è stato modificato, ed è stato aggiunto al testo originario una frase in cui sostanzialmente si dice che rientrano nell’attività di estetista tutti i trattamenti eseguiti sul corpo umano. Si tratta di un provvedimento errato perché – esistendo il principio costituzionale di libertà di esercizio dell’attività economica che solo la legge può limitare – non si può interpretare estensivamente questa legge.
Nei regolamenti si parla di “massaggi”, ma nello shiatsu non si praticano massaggi, è così?
Non esiste il “massaggio shiatsu”. L’attività codificata nei manuali di massaggio occidentali,studiata da estetisti e fisioterapisti, è una tecnica che prevede manipolazione, strofinamento, impastamento, sfioramento che viene eseguito sulla superficie della pelle della persona, talvolta con l’uso di oli o creme sulla pelle. Lo shiatsu si esegue al contrario su una persona vestita, non prevede strofinamenti , impastamenti o sfioramenti ma semplicemente pressioni esercitate in modo perpendicolare con il pollice, il palmo, l’avambraccio, il gomito o il ginocchio. E’ completamente diverso dal massaggio, anche perché nello shiatsu le pressioni sono ferme, mantenute, c’è pressione costante. E’ una tecnica che richiede dunque una preparazione totalmente diversa: il massaggio si esegue con i muscoli, non a caso nei bagni turchi i massaggiatori sono tradizionalmente persone grosse e muscolose, mentre invece lo shiatsu non si pratica con i muscoli ma con il peso del corpo, appoggiandosi sulla persona.
Queste norme hanno messo in difficoltà il mondo dello shiatsu, diversi operatori hanno già dovuto chiudere la propria attività, ma da più parti si ritiene che il vero obiettivo dei nuovi regolamenti siano i centri massaggio cinesi che stanno proliferando nelle città italiane. A tale proposito ci sono state accese polemiche, c’è chi ha parlato di razzismo e calcolo politico.
La confederazione nazionale dell’Artigianato replica spiegando che così si tutela la salute dei cittadini e “si elimina quella zona grigia fatta di scarsa professionalità ed evasione fiscale” alludendo al fatto che spesso si lavora a domicilio ed in nero. Lei cosa pensa di tutto ciò?
Non crede che gli operatori shiatsu siano delle “vittime collaterali” di questo scontro?
Noi siamo sicuramente delle vittime collaterali, ma speriamo di uscirne rapidamente perché tutti questi discorsi non ci riguardano. Nessuno può accusarci di scarsa professionalità, anzi siamo gli unici competenti nel nostro campo (estetisti e fisioterapisti, infatti, non studiano lo shiatsu nel loro iter formativo). La nostra professione richiede una lunga formazione e una cultura specifica molto approfondita, e non possiamo non contrastare i regolamenti, come quello del comune di Torino, che sembrano voler sottrarre lo shiatsu ai professionisti competenti, con ovvio danno per l’utenza.
Ma nel caso in cui i centri shiatsu fossero tenuti ad assumere un’estetista, non le farebbero certamente svolgere le tecniche di manipolazione proprie della vostra disciplina…
Certamente. Bisogna dire che molte estetiste hanno studiato shiatsu e molte mi hanno personalmente confermato grandi difficoltà nel compiere il vero shiatsu nei loro centri estetici, perché si tratta di un’utenza completamente diversa. Chi va da un’estetista si aspetta un massaggio, non un trattamento shiatsu. Pertanto molte estetiste sostengono che non si possono mischiare le due attività, proprio perché hanno due utenze diverse. Questo dimostra che lo shiatsu non toglie la clientela alle estetiste, e lo dimostra il fatto che fino ad oggi non c’è stato alcun conflitto tra le due categorie.
In passato ci sono stati invece dei conflitti con i fisioterapisti?
Sì perché c’era stata un’interpretazione secondo cui lo shiatsu era terapeutico, e doveva quindi essere riservato ai fisioterapisti. Tutte le sentenze hanno però dimostrato che lo shiatsu non ha una specifica finalità terapeutica, e non fa parte delle professioni sanitarie.
Lei è presidente della Federazione italiana Shiatsu insegnanti e operatori. E’ una delle più
grandi associazione della categoria?
Si ed ora rappresenta l’unione di cinque associazioni di operatori e di insegnanti. Gli operatori della nostra federazione non pubblicizzano né svolgono attività terapeutica. Mi auguro che anche con le estetiste si giunga ad un definitivo chiarimento.
In quali ambiti viene utilizzato lo shiatsu?
Tengo a sottolineare che lo shiatsu viene utilizzato anche negli ospedali, nelle comunità di recupero, nelle carceri, non perché abbia una finalità esclusivamente terapeutica, ma perché il medico se ne avvale come supporto all’attività terapeutica.
Nel suo ruolo di presidente della Federazione come intende tutelare gli interessi della sua
categoria?
Noi vogliamo arrivare ad un riconoscimento istituzionale dell’operatore shiatsu come professionista autonomo, dotato di un suo iter formativo caratteristico, che può essere erogato solo da scuole di formazione specifiche che richiedano un’alta professionalità. Lo shiatsu è una disciplina orientale che si apprende solo da un insegnante che abbia almeno 15 anni di attività.
Questo vi metterebbe al riparo da futuri “attentati” legislativi.
Certamente. Questo si potrebbe ottenere anche se il governo approvasse una norma che riconosca le associazioni dei professionisti. Oggi in Italia ci sono più di 300 professioni non regolamentate, si farebbe molto prima a riconoscere le associazioni professionali che possono avere la funzione di garanzia per gli operatori e per gli utenti. La Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, ad esempio, avrebbe un elenco dei suoi professionisti che tutti potrebbero consultare. Sarebbe il migliore incentivo per mantenere alta la qualità in un contesto di concorrenza tra le associazioni. Non si tratta quindi di mettere steccati, ma di essere riconoscibili al pubblico. Questa norma riconoscerebbe la specificità dello shiatsu, che non
ha nulla a che vedere con i centri estetici.
Quali pericoli corre oggi la vostra professione?
Noi abbiamo una doppia precarietà, tipica del lavoro autonomo non regolamentato, che in Italia riguarda oltre 3.700.000 persone. Da un lato c’è la precarietà fisiologica del professionista autonomo, che può fallire in qualsiasi momento. Questo fa parte del rischio che un professionista assume quando intraprende questa strada. I professionisti non regolamentati soffrono però di una Seconda precarietà, che non dovrebbe esistere: da un giorno all’altro la loro attività potrebbe diventare illecita. E’ una precarietà che non permette il libero sviluppo di queste professioni.
Teniamo presente che tutte le professioni legate ai servizi alla persona sono in grande aumento, ma i giovani hanno timore a intraprendere questa strada perché non possono accettare questa precarietà e preferiscono formarsi in professioni regolamentate, anche a rischio di rimanere disoccupati. E’ una dinamica che impedisce lo sviluppo armonico dell’economia. Ecco perché è essenziale una forma di riconoscimento che garantisca, nel senso detto, la “sicurezza” della nostra professione.
27 maggio 2012 a 16:41
wshiatsu
Su richiesta della Federazione Italiana Shiatsu, la Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni ha emesso un parere relativo alla pratica dello Shiatsu e qualifica degli operatori.
“Pertanto, la Commissione Salute, considerato che le due attività, quella dello shiatsu e quella degli estetisti, sono distinte e non sovrapponibili, non ha ritenuto congruo, ad oggi, considerare lo shiatsu fra le competenze esclusive e specifiche degli estetisti.”